Autobus urbani Monza

Tutto il resto, comprese le altre aziende delle province di Milano e Monza

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Re: Autobus urbani Monza

Postby gabri mi tn » Mon 25 January 2010; 22:06

No è tutto Milano, anche perché pure il lotto 2 sta un po' di qua e un po di là
Il destino trova sempre il modo di correggere la rotta.
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Re: Autobus urbani Monza

Postby Ulk » Mon 25 January 2010; 22:16

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Re: Autobus urbani Monza

Postby gary.mi » Mon 25 January 2010; 22:18

Appunto. Come sarà? Almeno in via transitoria, perché in teoria i prossimi contratti dovrebbero già essere di competenza dell'Agenzia di Milano-Monza.
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Re: Autobus urbani Monza

Postby S-Bahn » Wed 27 January 2010; 0:54

Ma l'agenzia sarà comunque formata dalle provincie e questa delle competenze agenzie-provincie è una cosa che non mi è chiara. Le agenzie rischiano di diventare un ente in più, ma nessuno si preoccupa di questo aspetto, basta che l'ente non si chiami Provincia, ente con molte attribuzioni (che poi non faccia quello che deve fare è un altro conto) ma che è indicato in modo ricorrente come l'unica cosa inutile in Italia. Qualunque altra cosa non suscita allarmi e allergie...

Quindi è bene, anche se non se ne vede la fine, che il lotto 2 passi a MB. Tra l'altro non è vero che sta un po' di qua e un po' di là, perchè è nella quasi totalità contenuto in MB.
La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che quella cosa ha un senso,
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Re: Autobus urbani Monza

Postby Slussen » Fri 19 July 2013; 13:48

N. 01912/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00480/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2012, proposto da:
Provincia di Monza e Brianza, rappresentata e difesa dagli avv. Elisabetta Baviera e Luciano Fiori, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lombardia, in Milano via Corridoni 39;
contro
Comune di Monza, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Alberto Inzaghi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Casati 1;
nei confronti di
Brianza Trasporti S.C.A.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Maria Zanchetta, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Francesco De Sanctis 33;
per l'annullamento
della nota del Comune di Monza protocollo generale 136920 del 23.12.2011, in parte qua ove affronta il rapporto tra il Comune di Monza e la Provincia di Monza e della Brianza, avente ad oggetto “accordo di Programma del 18 novembre 2002, sentenza del Consiglio di Stato n. 5627/2011”.
e per l’accertamento
della competenza del Comune di Monza all’assunzione degli oneri economici per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale di area urbana ex art. 7, comma 1, della Legge Regione Lombardia 14 luglio 2009 n. 11;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monza e della società Brianza Trasporti S.C.A.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO
In data 18.11.2002, tra la Provincia di Milano e il Comune di Monza veniva sottoscritto un Accordo di programma (da ora anche solo Accordo), per l’espletamento delle procedure di affidamento e gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma del Comune di Monza, ai sensi dell’art 34 del D. L.gs. 267/2000, nell’ambito del servizio di trasporto di competenza provinciale, come previsto dall’art 6 comma 6 L.R. 22/1998, ora trasfuso nell’art 7 comma 6 della L.R. 11/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di trasporto pubblico).
L’accordo prevedeva l’inserimento del trasporto pubblico comunale, facente capo al Comune di Monza, in una procedura unitaria di competenza provinciale, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale interurbano riguardante i comuni dell’area nord milanese, denominato lotto -2 (sottorete nord), per evitare eventuali problemi di gestione, causati da una separazione tra il servizio delle linee comunali monzesi con quelle interurbane provinciali.
In base all’art 7 del suddetto Accordo, il Comune di Monza trasferiva alla Provincia le risorse necessarie all’espletamento del servizio di trasporto comunale, per un importo pari a € 2.685.576,00, per la durata del contratto, fissata in sette anni, nel rispetto del principio di copertura finanziaria delle funzioni di competenza.
Il servizio interurbano, del lotto 2, veniva affidato alla società Brianza Trasporti, con il contratto n. 2035 del 25.1.2007, che prevede un corrispettivo di € 12.550.000,00 a fronte di percorrenze annue pari a € 6.935.569,80 KM/anno, incluso il servizio comunale di Monza.
A seguito della istituzione della Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Monza assumeva le funzioni di Comune capoluogo di provincia.
Con la deliberazione di Giunta provinciale n. 258 del 22.12.2010 e con successivo Atto di intesa negoziale del 6.5.2011, la nuova Provincia subentrava nell’accordo di programma, sostituendo quella di Milano con decorrenza 1.5.2011, nella gestione e titolarità del contratto di servizio stipulato con l'azienda Brianza trasporti, per l'esercizio del servizio dei trasporti pubblici del Lotto 2, comprensivo del servizio comunale di Monza.
Ai fini della comprensione della presente controversia va richiamata la decisione del Consiglio di Stato n. 5627/2011, che riformando la sentenza del Tar Lombardia nell'ambito di un contenzioso sorto tra la provincia di Milano e il comune di Monza sulla natura e quantificazione del corrispettivo comunale previsto dall'art. 7 dell’Accordo di programma, ha statuito che detto importo “non essendo un contributo ma un corrispettivo, si giustifica solo se rapportato alle insieme delle prestazioni a carico della provincia e quindi suscettibile di essere modulato in ragione delle effettive prestazioni rese dalla provincia”.
A seguito di questa la decisione il comune di Monza comunicava alla provincia MB la riduzione del corrispettivo dovuto per i servizi previsti dall’ accordo da € 2.685.576,00 a 740.000,00 annui.
La provincia di Monza e Brianza, con la nota del 10.11.2011, contestava la posizione del comune, osservando che, a seguito del nuovo ruolo assunto dal Comune di Monza, a questo competono non solo le funzioni inerenti ai servizi di trasporto sul territorio comunale, ma anche quelle per l’espletamento dei servizi di area urbana cioè quelli che collegano il capoluogo di provincia con i comuni conurbati, che si caratterizzano per una forte penetrazione nel territorio comunale, come previsto dall’art 3 comma 4 L.R. 11/2009, mentre alla provincia competono le funzioni per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico interurbani, ai sensi degli artt. 5 e 7 L.R. 11/2009.
Di conseguenza, secondo l’interpretazione della Provincia ricorrente, i servizi di trasporto pubblico denominati Lotto 2, che all’epoca dell’originaria sottoscrizione dell’Accordo, erano di competenza della Provincia di Milano, e comprendevano anche i servizi di trasporto comunale, con l’istituzione della provincia MB, sono divenuti un parte di competenza della provincia di Monza e della Brianza (interurbani) e in parte di competenza del comune di Monza – capoluogo di Provincia (di area urbana), in aggiunta a quelli propriamente comunali. La nota, al fine di identificare i rispettivi ambiti di competenza, richiamava la rete dei servizi comunali, di area urbana e interurbani come identificata dal Programma Triennale dei Servizi approvato con D.G.R. n. VII/5271 del 2.8.2007.
Al fine di ridefinire il contenuto dell’accordo, nonché le condizioni economiche per la ripartizione del costo dei servizi, la provincia di Monza Brianza ha più volte sollecitato il comune, invitandolo ad avviare un tavolo di trattative per la revisione dell'accordo: secondo la tesi della provincia ricorrente infatti i costi per l’erogazione del servizio di TPL comunale e di area urbana di competenza del Comune di Monza, ammontano ad un totale di € 2.862.916,72 per anno solare.
Il Comune di Monza, con le note del 23.11.2011 e del 23.12.2011 (doc. 13 di parte ricorrente), contestava la posizione provinciale, affermando che, in forza dell’Accordo vigente, il Comune deve farsi carico dei soli servizi comunali di area urbana ed escludendo la necessità di dover rivedere il contenuto dell’accordo medesimo, confermando che il corrispettivo dovuto alla Provincia per i servizi aggiuntivi su Monza è di € 740.000,00 annui (pertinente ai soli servizi comunali).
A fronte di una netta diversità di posizioni, anche nella quantificazione del corrispettivo, (secondo la provincia la spesa sostenuta per il servizio di area urbana, ammonta a € 2.862.916,72), la Provincia di Monza Brianza ha notificato il presente ricorso, lamentando i seguenti profili di illegittimità degli atti gravati:
1) violazione di legge e dell’art 7 comma 1 e dell’art 2 comma 1 lett.b) della L.R. 11/2009 : il Comune di Monza, avendo assunto la configurazione di capoluogo di provincia, ha acquisito la competenza anche per l’espletamento del servizio di trasporto in area urbana, ed è quindi illegittimo il diniego opposto alla richiesta di revisione dell’Accordo;
2) travisamento, erronea interpretazione ed applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5627 del 19.10.2011: la decisione ha statuito che l’importo è un corrispettivo suscettibile di essere rimodulato in ragione delle effettive prestazioni rese dalla Provincia per conto del Comune, con conseguente diritto a percepire l’importo dovuto alla Provincia parametrando i costi effettivamente sostenuti da questa per l’esercizio del trasporto di competenza del comune.
Si costituiva in giudizio il Comune di Monza, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la società di gestione del servizio, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 459 del 30/03/2012, la domanda cautelare veniva accolta, per il rilievo che il diniego ad avviare un tavolo di confronto non risulta conforme al principio di leale collaborazione tra soggetti pubblici e che la richiesta della Provincia di Monza Brianza riguardi un nuovo profilo, cioè il soggetto tenuto a sostenere la spesa per il trasporto di area urbana.
In vista dell’udienza di merito le parti depositavano nuove memorie a sostegno della rispettive posizioni.
Il Comune di Monza rilevava una serie di eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso,
chiedendone il rigetto nel merito.
All’udienza del 14 novembre 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) La presente controversia attiene alla disciplina del trasporto locale, ed in particolare al riparto di competenze e dei relativi oneri tra Comune e Provincia, a seguito del mutato scenario istituzionale conseguente alla istituzione della Provincia di Monza Brianza e al conferimento al Comune di Monza delle funzioni di capoluogo di Provincia.
1.1 Prima di esaminare le eccezioni sollevate è necessario definire e delimitare il petitum del ricorso.
La Provincia di Monza Brianza, in qualità di soggetto di un accordo (qualità assunta per successione alla Provincia di Milano), chiede l’accertamento dell’obbligo del Comune di Monza, quale capoluogo della nuova provincia, all’assunzione degli oneri economici per la gestione del servizio di trasporto pubblico di area urbana e l’annullamento dell’atto con cui il Comune ha riscontrato la richiesta di revisione dell’Accordo.
Va però evidenziato che la Provincia ricorrente non contesta il criterio di riparto delle spese di gestione delle varie tipologie di trasporto, contenuto nell’accordo (stipulato nel momento in cui Monza non era capoluogo di Provincia), ma afferma che gli oneri per il trasporto di area urbana debbano essere assunti dal Comune di Monza, a seguito della modifica degli enti territoriali ed agisce affinchè questo Tribunale dichiari la competenza comunale per detto servizio.
Il ricorso attiene quindi alla formazione e alla esecuzione dell’Accordo tra pubbliche amministrazioni, per cui ricade nella giurisdizione esclusiva del GA, ex artt. 133 comma 1 lett. a) n. 2.
2) Così definito il petitum, si può passare ad esaminare le eccezioni, di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa del comune di Monza.
2.1 La prima attiene alla carenza di interesse, per aver la Provincia accettato, al momento del subentro nell’Accordo di programma, tutte le condizioni in esso previste.
L’eccezione non ha pregio, in quanto, la domanda della ricorrente non è finalizzata alla modifica del contenuto dell’Accordo, le cui condizioni sono state accettate all’atto del subentro.
Chiede infatti parte ricorrente, sulla base del criterio di ripartizione delle funzioni, di accertare il soggetto tenuto ad erogare i servizi di trasporto in area urbana e a sostenere le relative spese, a seguito del conferimento al Comune di Monza del ruolo di capoluogo di provincia.
Questo è confermato sia nella introduzione ai motivi (ove riconduce la controversia all’art 133 comma 1 cod. proc.amm. in materia di “esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni”), sia nelle stesse conclusioni del ricorso, laddove non viene chiesto l’annullamento dell’Accordo, ma l’accertamento della competenza del Comune in ordine al servizio di trasporto in area urbana e l’annullamento della nota Comunale che nega il doverne di sostenere il costo .
2.2 Altresì infondata la seconda eccezione di inammissibilità per difetto di contraddittorio con la Regione.
Come detto, parte ricorrente non chiede infatti di ridefinire il contenuto dell’Accordo, nella parte in cui regolamenta il servizio e disciplina i costi, ma sostiene che talune spese debbano essere sostenute dal comune, a seguito della istituzione della nuova Provincia: l’eventuale accoglimento della domanda non comporterebbe la modifica dell’Accordo, ma solo l’individuazione dell’ente che deve sostenere le spese del servizio di trasporto di area urbana.
Pertanto la Regione non riveste alcuna posizione di controinteressata rispetto alla domanda contenuta nel ricorso.
2.3 Nella memoria di replica depositata in data 24 ottobre 2012 il Comune solleva una ulteriore eccezione, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della nuova disciplina del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in materia di riordino delle Provincie, in forza della quale la provincia ricorrente potrebbe venir meno.
Anche questa eccezione non merita considerazione, dal momento che si richiamano disposizioni che a tutt’oggi non hanno comportato alcun cambiamento nel numero delle Provincie esistenti in Lombardia.
3) Nella premessa ai motivi la Provincia affronta la questione della possibilità di rimodulare gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.
In proposito ritiene il Collegio di dover confermare quanto detto nella decisione cautelare, circa la possibilità che gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni siano oggetto di revisione, con la conseguente contrarietà ai canoni di buona amministrazione della condotta di una Amministrazione che oppone un diniego alla richiesta di riesaminare l'assetto di interessi concordato nel vigore di un mutato quadro istituzionale.
Nell’ambito del dibattito giurisprudenziale sorto rispetto al potere di ogni parte di un accordo di recedere, è prevalso il principio in base al quale il tipo di interessi sotteso ad un procedimento amministrativo regolato da un accordo di programma è, per definizione, non disponibile da una sola amministrazione proprio perché il legislatore ne ha attribuito la competenza in modo ripartito ad una pluralità di esse. La non disponibilità da parte di una singola amministrazione degli interessi pubblici sottesi all'azione amministrativa esercitata in forma consensuale, è, per definizione, pertanto caratteristica degli accordi di programma, quali strumenti consensuali di collaborazione paritaria e di coordinamento per l’esercizio di attività di interesse comune.
Seguendo questa lettura, si deve ritenere che non sia conforme al principio di leale cooperazione tra gli enti pubblici, che deve informare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche (in tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 303/2003), il rifiuto di una parte di rinegoziare gli obblighi, derivanti da un accordo, a seguito di un fatto nuovo, che può essere rappresentato da una nuova valutazione degli interessi, o, come nel caso di specie, da una modifica istituzionale da cui derivi un diverso assetto delle competenze in materia.
4) A questo riguardo, la disciplina in materia di trasporto, vigente al momento della istituzione della nuova Provincia MB, all’art. 3 della L.R. 11 del 14.7.2009, distingue i servizi automobilistici di linea in:
a) comunali: svolti nell’ambito del territorio di un comune;
b) di area urbana: che collegano i capoluoghi di provincia con i comuni ad essi conurbati e che si caratterizzano per una forte penetrazione dei servizi nel territorio degli stessi con elevata frequenza e densità di fermate;
c) interurbani: svolti nel territorio di più comuni, non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b);
d) regionali: interurbani che collegano sedi di significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia, in grado di offrire un livello di servizio quantitativamente e qualitativamente elevato.
La ripartizione delle funzioni e delle competenze è attualmente contenuta nella L.R. n. 6/12, che all’art. 4 prevede la competenza provinciale per i servizi interurbani di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c); e all’art. 6, comma 2 lett. a), conferisce ai comuni le funzioni riguardanti i servizi comunali e di area urbana, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b).
Da questo quadro si può dedurre che la Provincia ha competenza in materia di trasporto interurbano, quello cioè che comprende mezzi che garantiscono il collegamento tra località appartenenti a due aree urbane diverse (inter urbem), laddove il Comune ha invece competenza sul trasporto comunale nonché su quello di area urbana.
L’attribuzione della funzione e dei compiti dei due servizi (comunali e di area urbana) risponde all’obiettivo di estendere il percorso dei mezzi di trasporto urbano ai comuni limitrofi, garantendo così un collegamento tra le due località, di cui la minore è spesso sorta come “ramificazione” del capoluogo (si pensi a comuni che hanno avuto uno sviluppo proprio grazie alla loro vicinanza a Milano).
4.1 Nel primo motivo la Provincia di Monza Brianza lamenta la violazione da parte del Comune di Monza, delle disposizioni sopra richiamate, laddove non ritiene di assumere i costi del servizio di area urbana.
Il motivo è fondato.
Come emerge dal quadro normativo sopra riportato, il trasporto di area urbana di cui all’art 3 lett. b) della L.R. 11/2009, confluito nell’art. 2, comma 3 lett. b), L.R. 6/12 rientra tra le funzioni del Comune. L’attribuzione della funzione e della competenza implica che l’ente debba non solo organizzare il servizio, ma anche sostenere le relative spese.
La modifica istituzionale comporta quindi necessariamente una rideterminazione degli oneri tra Provincia e Comune di Monza, soggetto quest’ultimo che dovrà sostenere gli oneri anche per il servizio del trasporto in area urbana, secondo il riparto di competenze previsto dalla legislazione regionale sopra richiamata.
La difesa comunale sostiene tuttavia che la pretesa della Provincia non avrebbe fondamento, in quanto l’accordo è stato concluso nel 2002, e quindi non può essere soggetto al nuovo riparto di competenze, introdotto dalla L.R. 11/2009, pena la violazione dell’art 11 delle preleggi c.c.: troverebbe quindi applicazione la sola normativa vigente al momento della sottoscrizione dell’accordo, che non prevedeva il ruolo di Monza come comune capoluogo.
L’argomentazione non ha pregio.
L’accordo intercorso tra le amministrazioni pubbliche di cui trattasi regolamenta profili operativi del servizio pubblico di trasporto (si veda ad esempio l’art 7 in materia di oneri economici); tuttavia per quanto attiene al riparto delle rispettive competenze istituzionali, esso non può che operare un rinvio dinamico alla fonte di rango primario, cui è esclusivamente demandato il conferimento delle funzioni, ai sensi dell’art. 128 Cost. Non è invero ipotizzabile che il regime degli assetti istituzionali possa essere derogato con atto convenzionale, i cui contenuti devono necessariamente essere rimodulati in conformità al mutato riparto delle competenze in materia.
5) Per le ragioni che precedono il ricorso va accolto, e per l’effetto deve dichiararsi il dovere del Comune di Monza di sostenere gli oneri per il trasporto di area urbana.
La novità e la complessità della questione sottoposta giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Re: Autobus urbani Monza

Postby teo » Fri 19 July 2013; 14:03

Tradotto in parole povere?
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Re: Autobus urbani Monza

Postby max90 » Fri 19 July 2013; 14:03

In sintesi? :mrgreen:
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Re: Autobus urbani Monza

Postby fra74 » Fri 19 July 2013; 14:05

Mi fa piacere osservare che il TAR da alla ratio dei servizi di area urbana la stessa interpretazione che ne do io 8--)
“There is a greater darkness than the one we fight. It is the darkness of the soul that has lost its way. [...] Greater than the death of flesh is the death of hope, the death of dreams.”
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Re: Autobus urbani Monza

Postby sangrinad » Fri 19 July 2013; 14:36

Il che significa che hai delle analogie di pensiero con dei magistrati italiani...
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Re: Autobus urbani Monza

Postby Slussen » Wed 24 July 2013; 17:07

teo wrote:Tradotto in parole povere?


deve dichiararsi il dovere del Comune di Monza di sostenere gli oneri per il trasporto di area urbana.
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Re: Autobus urbani Monza

Postby S-Bahn » Wed 24 July 2013; 17:12

E come si sposa questa con le precedenti sentenze, altra istanza - stesso argomento, in cui il TAR ha dato ragione alla Provincia ma poi il CdS ha ribaltato la sentenza a favore del Comune?
La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che quella cosa ha un senso,
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