Art. 13, comma 17-bis wrote:Al fine di assicurare l’omogeneità della normativa
nazionale con quella dell’Unione europea in materia di
requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema
ferroviario, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera
a) , del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato
di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,
sono approvate apposite linee guida finalizzate
a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante
specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di
protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai
veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto
di cui al primo periodo è notificato alla Commissione
europea e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie,
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data
di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione
europea. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli
3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta
Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006.