by Slussen » Sun 16 October 2011; 15:58
Il TAR Lombardia, con ordinanza 6/10/2011, n. 1552, ha sospeso la gara indetta dalla Provincia di Varese per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale della sottorete sud.
Il ricorso era stato presentato da S.T.I.E.
Secondo il giudice amministrativo ad un sommario esame il ricorso per motivi aggiunti pare fondato, essendo necessario ed opportuno che le informazioni fornite ai concorrenti attinenti al personale impiegato ed al materiale rotabile siano quanto più possibile aggiornate, tenendo conto che le stesse paiono indispensabili alla formulazione dell’offerta, alla luce, in particolare, dell’obbligo di acquisizione del personale dell’impresa uscente da parte dell’aggiudicataria della gara.
L'udienza di merito è stata fissata per l'8 febbraio 2002, ragion per cui appare lecito supporre una proroga dell'affidamento agli attuali gestori almeno sino al termine dell'orario invernale.
La gara era peraltro già stata sospesa dal T.A.R. con decreto monocratico del 22/9/2011, poi confermato con ordinanza n. 1551 del 6/10/2011, questa volta su ricorso presentato da Ferrovie Nord Milano Autoservizi.
Oggetto di contestazione la clausola introdotta nel capitolato, che ha espressamente previsto la possibilità di una revoca dell’affidamento a favore dell’impresa aggiudicataria nel periodo intercorrente tra il 3° e il 4° anno del rapporto contrattuale in essere senza riconoscimento di alcun indennizzo.
Tale clausola è stata ritenuta dal T.A.R. frontalmente contraria all’art. 21 quinquies della L. 8.9.1990, n. 241.
Il giudice inoltre ha ritenuto dubbio, tenuto anche conto della necessità di una meditata riedizione dell’offerta, sia il termine a tal fine assegnato sia il differimento della negoziazione delle insorte questioni ad una fase successiva all’aggiudicazione.
Va infatti ricordato che la procedura di gara era già stata sospesa una prima volta, sempre su ricorso di F.N.M.A., che aveva contestato la congruità del prezzo, specie dopo la manovra disposta da Regione Lombardia con la d.g.r. 1204 del 2010.