GLM wrote:un attraversamento della carreggiata da parte di un pedone si considera regolare se viene effettuato sulle strisce pedonali, con una tolleranza di +/- 5 metri.
E questa da dove esce
Art.190,comma 2 del CdS:
"2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri."
e già che ci siamo, dal medesimo articolo:
"5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti."
Sarebbe il caso di rileggersi ogni tanto questo articolo nella sua interezza.
E questa è la definizione data dal codice stesso di
"3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli."
L'articolo 190 è tassativo, non ammette "tolleranze", ne c'è scritto altrove. I pedoni godono del diritto di precedenza solo sulle strisce, ne un centimetro in qua, ne uno in la. Ci manca solo che si debba interpretare se il pedone sia entro "le tolleranze", mentre si guida.