by Federico_2 » Fri 15 January 2010; 8:55
Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.
Regolamento attuativo del Regio decreto del 8 gennaio 1931 n. 148
Art. 10.
Per l’ammissione al servizio in prova è necessario:
1° di essere cittadino dello Stato italiano, o delle altre regioni italiane quando anche il richiedente manchi della naturalità, salvo il disposto dell’art. 113 del testo unico di leggi approvato col Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447
Art. 113. Personale (Art. 14, legge 30 giugno 1906, n. 272).
[omissis]
Il personale deve essere di nazionalità italiana, salve le eccezioni che, per giustificati motivi, siano approvate dal governo.
In conclusione interpreterei che è obbligatorio essere cittadino Italiano per esercitare linee di navigazione, ferroviarie, tranviarie, filoviarie e automobilistiche, di aziende indifferentemente municipalizzate o private, se in regime di concessione, fatto eccezione per le linee automobilistiche interurbane e fatta eccezione per le approvazioni del governo.
14 giugno 2009: il giorno quando i primi treni andarono con un solo agente di condotta