Con ricorso alla Corte di Giustizia UE, la Commissione europea ha contestato alla Repubblica d’Austria di non aver adottato misure specifiche che consentano di garantire l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, l’ÖBB-Infrastruktur.
La Commissione considera che, affinché sia garantita l’indipendenza di detto gestore sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, è necessario che lo Stato membro interessato adotti regole specifiche e dettagliate, come risultano dall’allegato 5 della direttiva 2001/14.
L’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/440, richiede solo una separazione contabile tra le attività di trasporto fornite dalle imprese ferroviarie e le attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria.
La separazione tra le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto da parte di imprese ferroviarie e quelle relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria può essere effettuata mediante divisioni organiche distinte nell’ambito di una medesima impresa, come avviene nell’ambito di una holding.
Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 91/440 prevede che, per garantire un accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le funzioni essenziali siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario.
Ad ogni modo gli articoli 4, paragrafo 2, e 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 prevedono che gli enti cui sono affidate funzioni di imposizione dei diritti e di assegnazione siano indipendenti sul piano giuridico, organizzativo e decisionale.
Nella fattispecie, l’ÖBB-Infrastruktur è integrata, in quanto gestore dell’infrastruttura ferroviaria, nell’impresa ÖBB-Holding che, in quanto holding, supervisiona anche imprese ferroviarie.
Pertanto, per poter assumere le funzioni di imposizione dei diritti e di assegnazione, l’ÖBB-Infrastruktur deve essere indipendente dall’ÖBB-Holding sul piano giuridico, organizzativo e decisionale.
A tal proposito, è pacifico, secondo la
sentenza della Corte di giustizia 28/2/2013, C-555/10, che l’ÖBB-Infrastruktur dispone, da una parte, di una personalità giuridica distinta da quella dell’ÖBB-Holding e, dall’altra, di organi e di risorse proprie, diversi da quelli dell’ÖBB-Holding.
Per il resto, la Commissione ha fatto valere, nel suo ricorso, che, per valutare l’indipendenza decisionale del gestore dell’infrastruttura che, come l’ÖBB-Infrastruktur, è integrato in un’impresa di cui talune unità sono imprese ferroviarie, occorre applicare i criteri previsti dall’allegato 5.
Detto allegato prevede che il rispetto degli obblighi di indipendenza dovrebbe essere oggetto di un controllo da parte di un’autorità indipendente o di un terzo e che dovrebbero esistere disposizioni legali o quantomeno contrattuali in materia di indipendenza.
La Corte di giustizia, nella sentenza citata, ha però rilevato che l’allegato 5 non ha valore giuridico vincolante.
Infatti, esso non è mai stato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è stato reso pubblico cinque anni dopo l’entrata in vigore della direttiva 2001/14, ovvero tre anni dopo la scadenza del termine di trasposizione della medesima.
La Corte ha dunque respinto il ricorso della Commissione.