Puo' Trenitalia boicottare DB o SNCF ?

Trasporto ferroviario

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Re: Puo' Trenitalia boicottare DB o SNCF ?

Postby Slussen » Mon 04 March 2013; 15:28

La Corte di Giustizia dell’Unione ha respinto un ricorso presentato dalla Commissione europea in merito al presunto inadempimento della Repubblica federale di Germania in tema di trasporto ferroviario.
Secondo la Corte (sentenza 28/2/2013, C-556/10), la Commissione non ha fornito alcuna prova concreta tale da dimostrare che la DB Netz non è indipendente dalla DB AG per quanto riguarda le modalità di assunzione delle decisioni.
A tal proposito, risulta in particolare dall’articolo 1 del contratto di controllo e di cessione degli utili concluso il 1º giugno 1999 tra la DB AG e la DB Netz nonché dall’articolo 4 del regolamento interno del comitato esecutivo della DB Netz, che talune disposizioni di detti atti di diritto privato mirano proprio a garantire, in pratica, un’indipendenza decisionale della DB Netz nei confronti della DB AG.
La Commissione aveva inoltre contestato, in sostanza, alla Repubblica federale di Germania di non aver adottato una legislazione che indichi con certezza, da una parte, se occorra applicare il principio dei costi diretti o quello dei costi totali previsto e, dall’altra, le condizioni a cui occorre applicare l’uno o l’altro di detti principi.
Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, fatti salvi i paragrafi 4 e 5 di detto articolo o l’articolo 8 della medesima direttiva, i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 prevede che, se il mercato lo consente, uno Stato membro può applicare coefficienti di maggiorazione ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura.
Occorre ricordare che uno degli obiettivi perseguiti dal sistema di imposizione dei diritti istituito dalla direttiva 2001/14 consiste nell’assicurare l’indipendenza di gestione del gestore dell’infrastruttura.
In altri termini quest’ultimo deve far uso del sistema di imposizione dei diritti come di uno strumento di gestione.
Emerge così dal dodicesimo considerando di tale direttiva che nell’ambito stabilito dagli Stati membri i sistemi di imposizione del diritto di utilizzo e di assegnazione della capacità devono incoraggiare i gestori dell’infrastruttura ferroviaria ad ottimizzare l’utilizzo della loro infrastruttura.
Orbene, per rendere possibile una tale ottimizzazione, detti gestori devono disporre di un certo grado di flessibilità, come menzionato dal ventesimo considerando di detta direttiva.
Parimenti, altre disposizioni della direttiva 2001/14 richiedono, nella loro applicazione, che venga lasciato un certo grado di flessibilità ai gestori, per incentivarli a ottimizzare l’utilizzo della loro infrastruttura.
Infatti, l’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva dispone che il gestore dell’infrastruttura può stabilire o mantenere diritti più elevati, sulla base dei costi a lungo termine di taluni progetti di investimento.
L’articolo 9 di detta direttiva consente a detto gestore di istituire un regime di riduzioni dei diritti riscossi dagli operatori.
La Corte ha respinto la censura della Commissione.
Slussen
 
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