Interessante link. Dopo averlo studiato, devo però correggere il tiro su quello che ho scritto prima.
Se leggi la premessa dell'allegato al DGR da te citato, vedi che non si applica al caso in esame: tratta dei collegamenti finalizzati (lettera d), mentre qui si parla di servizio aeroportuale (lettera a).
Il riferimento normativo appropriato è invece il D.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6412 (Nuova disciplina dei servizi automobilistici di collegamento aeroportuale).
Effettivamente, andando a leggere bene sembrerebbe che il Centrale-Malpensa sia in regola, perchè all'art.2 dell'allegato A di tale norma si legge:
Le relazioni di collegamento al sistema aeroportuale non possono sovrapporsi con i servizi automobilistici di trasporto pubblico locale che abbiano come destinazione un aeroporto del sistema lombardo. Per sovrapposte si intendono quelle relazioni che, avendo come destinazione lo stesso aeroporto, coincidono totalmente nel punto di origine, nel percorso e nelle relative fermate.
Quindi, mentre per gli altri servizi finalizzati è previsto che siano incompatibili se coincidono anche in parte con il TPL, per quelli aeroportuali possono coesistere collegamenti alternativi al TPL se c'è almeno una differenza
"punto di origine, nel percorso e nelle relative fermate". Il che spiega anche come possano i pullman privati per Malpensa coesistere con il Malpensa Express: differiscono per percorso e fermate, quindi non sono da considerarsi sovrapposti.
Purtroppo non posso che constatare che ancora una volta ci troviamo di fronte ad una normativa assolutamente inutile: basta cambiare il punto di origine o inserire una fermata, anche fittizia, per aggirare il vincolo.